Art. 2.
(Delega al Ministro delle informazioni per la sicurezza).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via ordinaria le funzioni di cui all'articolo 1 mediante delega ad un Ministro senza portafoglio, denominato Ministro delle informazioni per la sicurezza.
      2. Non sono delegabili al Ministro delle informazioni per la sicurezza le funzioni che la presente legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri e, in particolare, quelle in tema di alta vigilanza sui criteri di classificazione e quelli in tema di segreto di Stato.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni a lui delegate e, fermo il potere di direttiva, può in qualsiasi momento assumere l'esercizio diretto di tutte o di alcune di esse nonché, sentito il Consiglio dei ministri, revocare la delega al Ministro predetto.
      4. La Direzione generale del SIS risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente all'autorità delegata. Il dirigente preposto all'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

 

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